Art. 1.

      1. Ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, come individuate dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
      2. Il versamento delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge è dovuto con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che matureranno a decorrere dal 1o gennaio 2007.